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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 aprile 1963, n. 994

Schema di regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente il personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1963)
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Testo in vigore dal: 21-8-1963
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  che  approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;
  Visti  gli  articoli  3  e  4  della  legge 28 luglio 1961, n. 831,
concernente   provvidenze   a   favore  del  personale  direttivo  ed
insegnante  delle  scuole  elementari,  secondarie ed artistiche, dei
provveditori  agli  studi  e degli ispettori centrali e del personale
ausiliario  delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed
artistica;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  mansioni  di servizio nei Convitti nazionali e negli Educandati
femminili statali sono svolte da personale della carriera ausiliaria,
di  cui  all'art.  4  della  legge  28  luglio  1961,  n.  831,  e si
distinguono in mansioni speciali e mansioni ordinarie.