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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 aprile 1963, n. 994

Schema di regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente il personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1963)
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Testo in vigore dal:  21-8-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;
Visti gli articoli 3 e 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le mansioni di servizio nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili statali sono svolte da personale della carriera ausiliaria, di cui all'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e si distinguono in mansioni speciali e mansioni ordinarie.