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LEGGE 2 marzo 1963, n. 191

Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda e del vincolo alberghiero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-3-1963 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, che abbiano avuto inizio anteriormente al 1 febbraio 1947, è prorogata sino al 31 dicembre 1964.