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LEGGE 2 marzo 1963, n. 191

Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda e del vincolo alberghiero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-3-1963
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  scadenza  convenzionale  o legale dei contratti di locazione di
immobili  adibiti  ad uso di albergo, pensione o locanda, che abbiano
avuto  inizio  anteriormente al 1 febbraio 1947, e' prorogata sino al
31 dicembre 1964.