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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1962, n. 1540

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

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Testo in vigore dal: 27-11-1962
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Trieste,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 ottobre
1961, n. 1836;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Trieste, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Dopo  l'art.  100, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
all'istituzione   della   Scuola   speciale  di  lingue  moderne  per
traduttori  ed  interpreti  di  conferenze  annessa  alla Facolta' di
economia e commercio.

Scuola  di  lingue moderne per traduttori ed interpreti di conferenze
                   (Scuola diretta fini speciali)

  Art. 101. - Nella Facolta' di economia e commercio e' istituita una
"Scuola  di lingue moderne per traduttori e interpreti di conferenze"
ai  sensi  dell'art. 20, terzo comma, lettera a), del testo unico del
31 agosto 1933, n. 1592.
  La Scuola si propone:
    a)  di preparare gli allievi alla sicura e piena conoscenza delle
lingue straniere moderne;
    b)   di   fornire   la  specializzazione  linguistica  occorrente
all'esercizio delle professioni di traduttore e di interprete.
  Art.  102.  - La Scuola ha sede presso l'Universita' degli studi di
Trieste  e  gode di autonomia agli effetti puramente amministrativi e
didattici.
  I  proventi  della  Scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche,
dal  contributo  annuo  stanziato  dal  Consiglio  di amministrazione
dell'Universita'  degli studi di Trieste e dagli eventuali contributi
dello  Stato,  di enti pubblici e di privati. La Scuola ha un proprio
bilancio   che  viene  approvato  dal  Consiglio  di  amministrazione
dell'Universita' quelle allegato del bilancio universitario.
  Art.  103.  - La Scuola ha un proprio Consiglio di amministrazione,
nominato dal rettore dell'Universita' e formato:
    a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;
    b)  da  quattro  professori di ruolo dell'Universita', di cui tre
designati  dal Consiglio della facolta' di economia e commercio e uno
dal Consiglio della Facolta' di lettere e filosofia;
    c)  da  due  rappresentanti  degli  enti  o istituti finanziatori
interessati al funzionamento della Scuola da essi designati.
  Il  Consiglio  dura  in  carica  tre  anni  ed  i  suoi membri sono
rieleggibili.
  Art. 104. - Il Consiglio di amministrazione della Scuola:
    a)  delibera  le  proposte di bilancio preventivo e consuntivo da
sottoporre   all'approvazione   del   Consiglio   di  amministrazione
dell'Universita';
    b) delibera tutte le proposte aventi effetti finanziari, relative
alla   Scuola,   da  sottoporre  all'approvazione  del  Consiglio  di
amministrazione dell'Universita';
    c) propone al Consiglio di amministrazione della, Universita', su
parere  del  Consiglio  dei professori della Scuola, l'istituzione di
nuovi  corsi  di  lingue  in  aggiunta  o  in  sostituzione di quelli
esistenti;
    d)  propone  al Consiglio di amministrazione della Universita' il
numero  massimo  degli  studenti da ammettere al primo anno dei corsi
per  traduttori  e  interpreti di conferenze, da scegliere in base ai
risultati degli esami di ammissione;
    e)  approva  il regolamento interno su proposta del Consiglio dei
professori della Scuola.
  Art.  105.  -  Il Consiglio dei professori della Scuola e' composto
dal  direttore,  "che  lo  presiede, e dai professori ufficiali della
Scuola.
  Il  Consiglio  delibera su tutte le proposte di natura, didattica o
disciplinare relative alla Scuola.
  Il  Consiglio della scuola deve riunirsi ogni anno entro il mese di
ottobre per esaminare, coordinare e approvare i programmi dei corsi e
per   deliberare  l'orario  delle  lezioni.  Il  Consiglio  determina
annualmente  i  corsi  di esercitazioni della Scuola che gli studenti
della Facolta' di economia e commercio e delle altre Facolta' possono
frequentare   ad   integrazione   degli   insegnamenti  di  lingue  e
letterature straniere moderne impartiti nell'Universita'. I programmi
approvati  e  l'orario  devono  essere  pubblicati  all'inizio  delle
lezioni. Di massima sono impartite per ogni anno di corso non meno di
quindici  ore  settimanali  complessive  d'insegnamento,  comprese le
esercitazioni.
  Art.  106. - Il direttore della Scuola e' il preside della Facolta'
di economia e commercio.
  Il   Consiglio   dei  professori  della  Scuola,  su  proposta  del
direttore, puo' nominare un vice-direttore scelto tra i docenti della
Scuola. Il direttore ha la rappresentanza e la direzione della Scuola
e ne assicura la disciplina.
  Art.  107.  -  Il personale insegnante della Scuola e' nominato dal
Consiglio   di  amministrazione  dell'Universita',  su  proposta  del
Consiglio  della  Facolta' di economia e commercio e del Consiglio di
amministrazione  della  Scuola,  per  la  durata  di  un  anno, fra i
professori ufficiali liberi docenti, assistenti lettori universitari.
  Per ogni lingua straniera, il corso di traduzione dallo italiano e'
affidata  ad  un  lettore straniero; mentre il corso di traduzione in
italiano  e'  affidato  ad  un  lettore italiano. In casi eccezionali
l'insegnamento  di  speciali materie potra' essere affidato a persone
estranee  all'insegnamento  universitario ma di sicura e riconosciuta
competenza tecnica.
  Art.   108.  -  Gli  uffici  di  amministrazione  e  di  segreteria
dell'Universita'   funzionano  da  uffici  di  amministrazione  e  di
segreteria della Scuola.
  Art.  109. La durata del corso degli studi per il conseguimento del
diploma di e traduttore interprete" e' di un triennio.
  Dopo  due  anni; di corso ed il superamento dei prescritti esami di
profitto,   la   Scuola   rilascia   un   attestato   di  "traduttore
corrispondente  a,  per  la  lingua  fondamentale, con menzione della
lingua complementare, Dopo un ulteriore anno di corso, il superamento
dei  prescritti  esami  di  profitto  e  degli  esami  finali, Scuola
rilascia   il   diploma  di  "traduttore-interprete"  per  la  lingua
fondamentale,    con   menzione   della   lingua   complementare   ed
eventualmente anche di quella facoltativa.
  Ai  candidati  che  nelle  prove finale avranno raggiunto una media
complessiva   di   nove   decimi  dei  voti  di  cui  la  Commissione
esaminatrice   dispone   viene   rilasciato   il   diploma   con   la
specificazione di "interprete di conferenze".
  Art.   110.   Le  lingue  straniere  insegnate  sono  la  francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca.
  La  Scuola  puo',  pero', istituire corsi di altre lingue straniere
moderne  in  aggiunta o in sostituzione ai corsi predetti e corsi per
traduttori   o  interpreti  di  conferenze  di  lingua  italiana  per
stranieri.
  Per  ogni corso gli studenti prescelgono, tra quelle sopra indicate
e le altre che eventualmente venissero successivamente insegnate, una
lingua  straniera fondamentale ed una complementare. Gli studenti del
terzo  anno  di  corso possono facoltativamente scegliere una seconda
lingua complementare.
  Art.  111.  -  Ai  corsi  di  lingue  della Scuola sono ammessi gli
studenti  in  possesso  di un titolo finale di studio di scuola media
superiore, valido per l'iscrizione ad una Facolta' universitaria.
  L'iscrizione ai corsi per traduttori ed interpreti di di ammissione
col  quali  i  candidati  devono  dimostrare  di  possedere una buona
conoscenza della lingua scelta quale fondamentale.
  Tale  esame comprende un dettato, una traduzione in italiano ed una
traduzione  dell'italiano, senza l'ausilio di dizionari o vocabolari.
I   candidati  di  madrelingua  diversa  dall'italiana  devono  anche
superare un colloquio in lingua italiana.
  Coloro  che  non  ottengono un giudizio positivo non possono essere
ammessi  ai  corsi  e  potranno  eventualmente ripetere la prova solo
nell'anno successivo.
  L'esame  di  ammissione  ha  luogo in un'unica sessione nel mese di
ottobre e costituisce prova di accertamento ed ha effetto soltanto ai
fini  dell'iscrizione  ai  corsi  di  lingue  della Scuola; non e' da
considerarsi  titolo  di  studio,  ne' da' diritto ad attestazioni di
alcun genere.
  Art.   112.   -  L'insegnamento  e'  svolto  in  corsi  di  lezioni
cattedratiche e di esercitazioni scritte e orali.
  Durante  il terzo anno di corso possono essere organizzate speciali
esercitazioni   pubbliche   per  gli  allievi  interpreti,  sotto  il
controllo  di  docenti  della  Scuola e di interpreti qualificati, in
occasione di congressi internazionali in Italia o all'estero.
  Le  lezioni  regolari  cominciano  nella seconda meta' di ottobre e
terminano  alla  fine  di  maggio.  La  frequenza degli studenti alle
lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria, ed e' comprovata dalle
attestazioni trimestrali dei docenti sul libretto d'iscrizione.
  A  tale  fine  gli  studenti  debbono  presentare  il  libretto  ai
professori  per  le  firme  rispettivamente  all'inizio  dei  mesi di
dicembre,  marzo  e,  maggio  di  ciascun  anno  Nel  corso dell'anno
accademico  allo  scadere  del  primo  e  del  secondo  trimestre (in
dicembre  ed  in  marzo)  vengono effettuate delle prove che hanno lo
scopo di controllare il profitto dei singoli studenti.
  Lo  studente  al  quale  siano  state  negate  le  attestazioni  di
frequenza  ad  una  materia  non  e'  ammesso al relativo esame ed ha
l'obbligo  di  ripetere l'iscrizione all'anno di corso per la materia
stessa.
  Art.  113. - Per ogni corso di lingue e' previsto il seguente piano
di studio obbligatorio:
    1° anno:
      Lingua  straniera  fondamentale  I  con esercitazioni pratiche;
Traduzione  dall'italiano  nella lingua fondamentale I; Traduzione in
italiano  dalla  lingua fondamentale I; Nozioni di cultura generale I
(sui  Paesi  in  cui  e'  praticata  la  lingua fondamentale); Lingua
straniera   complementare   I;   Lingua  italiana  I:  Corrispondenza
commerciale italiana..
    2° anno:
      Lingua  straniera  fondamentale  II con esercitazioni pratiche:
Traduzione  dall'italiano nella lingua fondamentale II: Traduzione in
italiano  dalla  lingua  fondamentale: Lingua straniera complementare
II; Lingua italiana II.
    3° anno:
      Lingua  straniera  fondamentale III con esercitazioni pratiche:
Traduzione  dall'italiano  nella  lingua fondamentale III: Traduzione
dall'italiano   dalla   lingua   fondamentale   III:  Interpretazione
consecutiva;    Interpretazione    simultanea:    Lingua    straniera
complementare   III:  Lingua  italiana  III:  Geografia  politica  ed
astronomica: Organizzazioni internazionali.
  Tutti  gli  insegnamenti  biennali e trimestrali comportano l'esame
alla   fine  di  ciascun  corso  annuale  dovendosi  il  primo  corso
considerare come propeduetico al secondo ed il secondo al terzo.
  Oltre  ai  predetti  insegnamenti,  la  Scuola puo' istituire corsi
monografici  ed  organizzare  cicli  di  conferenze  i  cui argomenti
possono essere oggetto di esame.
  Art.  114.  - L'insegnamento impartito presso la Scuola deve essere
integrato da quello delle Facolta' dell'Universita'.
  Durante  i  tre  anni  di  corso gli studenti hanno l'obbligo della
frequenza e degli esami di tre insegnamenti, consigliati dalla Scuola
tra   quelli  a  carattere  istituzionale  impartiti  nelle  Facolta'
dell'Universita',  allo  scopo  di apprendere cognizioni fondamentali
attinenti    all'indirizzo   degli   studi   della   specializzazione
linguistica.
  Art.  115.  - Gli esami di profitto si svolgono in un unico appello
nelle  sessioni  estiva  ed  autunnale,  al  termine di ciascun corso
annuale.  Gli  esami; finali di interprete si svolgono nella sessione
autunnale e le prove orali di detti esami sono pubbliche.
  L'approvazione si consegue con i sei decimi dei voti.
  Art.  116.  -  Le  Commissioni  d'esame sono nominate dal direttore
Scuola  e sono costituite da tre membri per gli esami di ammissione e
di profitto: da sette membri per gli esami finali di interprete. Ogni
membro dispone di dieci punti.
  Per   gli   esami   finali   di  interprete,  oltre  ai  professori
dell'Universita'  ed  ai docenti dei corsi, possono essere invitati a
fare  parte  della  Commissione  anche  interpreti  ed  esponenti  di
organizzazioni    internazionali,    di    particolare   riconosciuta
esperienza.
  Art.  117.  - Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso, gli
studenti  dovranno aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti
gli insegnamenti fissati per il primo ed il secondo anno di corso.
  Per  tutte le prove scritte previste per i tre anni di corso non e'
concesso l'uso di dizionari o vocabolari di alcuni genere.
  Art.  118. - Superati tutti gli esami di profitto del terzo anno di
corso,  gli  studenti possono presentarsi alla prima parte dell'esame
finale  che  comprende  la discussione orale nelle lingue studiate di
tre  traduzioni specializzate, preventivamente eseguite dal candidato
su argomenti concordati con i professori:
    1) dalla lingua straniera fondamentale in italiane;
    2) dall'italiano nella lingua straniera fondamentale;
    3) dalla lingua straniera complementare in italiano.
  Superata la prima parte dell'esame finale, i candidati sono ammessi
alla seconda parte, che comprende le seguenti prove pratiche orali:
    1)  relazione  nella  lingua  straniera  fondamentale  su un tema
proposto dalla Commissione e sorteggiato tre giorni prima;
    2)    interpretazione    consecutiva   della   lingua   straniera
fondamentale in italiano;
    3)   interpretazione   consecutiva   dall'italiano  nella  lingua
straniera fondamentale;
    4)    interpretazione    consecutiva   dalla   lingua   straniera
complementare in italiano;
    5) interpretazione simultanea dalla lingua straniera fondamentale
in italiano;
    6)   interpretazione   simultanea   dall'italiano   nella  lingua
straniera fondamentale;
    7)    interpretazione    simultanea    dalla   lingua   straniera
complementare in italiano;
    8)  relazione  in  lingua  italiana  su  un  tema  proposto dalla
Commissione e sorteggiato tre giorni prima.
  Art.  119.  -  Coloro i quali abbiano compiuto il corso degli studi
senza   conseguire   l'attestato   di  traduttore  o  il  diploma  di
interprete, e che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi
stessi,  qualora  intendano  esercitare  i  diritti  derivanti  dalla
iscrizione,  sono  tenuti  a chiedere ogni anno la ricognizione della
loro qualita' di studenti.
  Art.  120.  -  A giudizio del Consiglio dei professori, puo' essere
concessa  l'abbreviazione degli studi, con dispensa dalla frequenza e
dagli  esami  di  singoli  insegnamenti  o  di anni di corso, e previ
eventuali esami integrativi, a coloro che:
    a)  avendo gia' conseguito l'attestato di traduttore o il diploma
di  interprete  per  una  lingua  fondamentale,  intendano iscriversi
nuovamente alla Scuola per conseguire l'attestato o il diploma in una
diversa lingua;
    b)  siano  in  possesso  di  titoli di studio di specializzazione
linguistica   conseguiti  presso  Universita'  o  Istituti  superiori
italiani   o  straniere  e  riconosciuti  validi  dal  Consiglio  dei
professori della Scuola;
    c)  essendo stranieri, chiedano di seguire i corsi per conseguire
gli attestati per la propria madrelingua.
  In  ogni  caso  i  candidati  devono  possedere il titolo finale di
scuola  media  superiore  valido  per  l'iscrizione  ad  una Facolta'
universitaria.
  Art.  121.  -  Le  tasse  per l'iscrizione ai corsi e gli eventuali
contributi   sono   deliberati   dal   Consiglio  di  amministrazione
dell'Universita',  su proposta del Consiglio di amministrazione della
Scuola.
  La  tassa  di  diploma e' fissata in lire 6000, a norma dell'art. 7
della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
  Art. 122. - Agli studenti meritevoli e di condizioni economiche non
agiate,  regolarmente  iscritti  ai  corsi  della Scuola, puo' essere
concessa  l'assistenza  scolastica  sotto  forma  di  borse, premi ed
assegni  di  studio  per il pagamento delle tasse scolastiche e per i
viaggi all'estero, da parte dell'Opera dell'Universita'.
  Per questo scopo all'Opera dell'Universita' sono devoluti:
    a) il 15% del gettito delle tasse versate dagli studenti iscritti
ai corsi;
    b)   le   eventuali  elargizioni  di  enti  e  privati  a  favore
dell'assistenza scolastica agli studenti della Scuola.
  Il numero, l'ammontare e le condizioni di assegnazione delle borse,
dei  premi e degli assegni di studio sono annualmente comunicati agli
studenti con apposito bando.
  Art.  123.  - La Scuola puo' avere un regolamento da approvarsi dal
Consiglio  di  amministrazione  della  Scuola  stessa su proposta del
Consiglio dei professori.
  Art.  124.  -  Coloro  che  abbiano  conseguito  gli  attestati  di
traduttore  e  di  interprete rilasciati dal preesistente Istituto di
lingue   straniere   moderne   potranno  ottenere  il  corrispondente
attestato  o diploma della Scuola alle condizioni e nei modi previsti
dall'art. 20.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 7 settembre 1962

                                SEGNI

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' ottobre 1962
  Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 85. - VILLA