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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1962, n. 1540

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

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Testo in vigore dal:  27-11-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo

l'art. 100, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola speciale di lingue moderne per traduttori ed interpreti di conferenze annessa alla Facoltà di economia e commercio. Scuola di lingue moderne per traduttori ed interpreti di conferenze (Scuola diretta fini speciali)

Art. 1

Art. 101. - Nella Facoltà di economia e commercio è istituita una "Scuola di lingue moderne per traduttori e interpreti di conferenze" ai sensi dell'art. 20, terzo comma, lettera a), del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592.
La Scuola si propone:
a) di preparare gli allievi alla sicura e piena conoscenza delle lingue straniere moderne;
b) di fornire la specializzazione linguistica occorrente all'esercizio delle professioni di traduttore e di interprete.
Art. 102. - La Scuola ha sede presso l'Università degli studi di Trieste e gode di autonomia agli effetti puramente amministrativi e didattici.
I proventi della Scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche, dal contributo annuo stanziato dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Trieste e dagli eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici e di privati. La Scuola ha un proprio bilancio che viene approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Università quelle allegato del bilancio universitario.
Art. 103. - La Scuola ha un proprio Consiglio di amministrazione, nominato dal rettore dell'Università e formato:
a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;
b) da quattro professori di ruolo dell'Università, di cui tre designati dal Consiglio della facoltà di economia e commercio e uno dal Consiglio della Facoltà di lettere e filosofia;
c) da due rappresentanti degli enti o istituti finanziatori interessati al funzionamento della Scuola da essi designati.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 104. - Il Consiglio di amministrazione della Scuola:
a) delibera le proposte di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Università;
b) delibera tutte le proposte aventi effetti finanziari, relative alla Scuola, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Università;
c) propone al Consiglio di amministrazione della, Università, su parere del Consiglio dei professori della Scuola, l'istituzione di nuovi corsi di lingue in aggiunta o in sostituzione di quelli esistenti;
d) propone al Consiglio di amministrazione della Università il numero massimo degli studenti da ammettere al primo anno dei corsi per traduttori e interpreti di conferenze, da scegliere in base ai risultati degli esami di ammissione;
e) approva il regolamento interno su proposta del Consiglio dei professori della Scuola.
Art. 105. - Il Consiglio dei professori della Scuola è composto dal direttore, "che lo presiede, e dai professori ufficiali della Scuola.
Il Consiglio delibera su tutte le proposte di natura, didattica o disciplinare relative alla Scuola.
Il Consiglio della scuola deve riunirsi ogni anno entro il mese di ottobre per esaminare, coordinare e approvare i programmi dei corsi e per deliberare l'orario delle lezioni. Il Consiglio determina annualmente i corsi di esercitazioni della Scuola che gli studenti della Facoltà di economia e commercio e delle altre Facoltà possono frequentare ad integrazione degli insegnamenti di lingue e letterature straniere moderne impartiti nell'Università. I programmi approvati e l'orario devono essere pubblicati all'inizio delle lezioni. Di massima sono impartite per ogni anno di corso non meno di quindici ore settimanali complessive d'insegnamento, comprese le esercitazioni.
Art. 106. - Il direttore della Scuola è il preside della Facoltà di economia e commercio.
Il Consiglio dei professori della Scuola, su proposta del direttore, può nominare un vice-direttore scelto tra i docenti della Scuola. Il direttore ha la rappresentanza e la direzione della Scuola e ne assicura la disciplina.
Art. 107. - Il personale insegnante della Scuola è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Consiglio della Facoltà di economia e commercio e del Consiglio di amministrazione della Scuola, per la durata di un anno, fra i professori ufficiali liberi docenti, assistenti lettori universitari.
Per ogni lingua straniera, il corso di traduzione dallo italiano è affidata ad un lettore straniero; mentre il corso di traduzione in italiano è affidato ad un lettore italiano. In casi eccezionali l'insegnamento di speciali materie potrà essere affidato a persone estranee all'insegnamento universitario ma di sicura e riconosciuta competenza tecnica.
Art. 108. - Gli uffici di amministrazione e di segreteria dell'Università funzionano da uffici di amministrazione e di segreteria della Scuola.
Art. 109. La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di e traduttore interprete" è di un triennio.
Dopo due anni; di corso ed il superamento dei prescritti esami di profitto, la Scuola rilascia un attestato di "traduttore corrispondente a, per la lingua fondamentale, con menzione della lingua complementare, Dopo un ulteriore anno di corso, il superamento dei prescritti esami di profitto e degli esami finali, Scuola rilascia il diploma di "traduttore-interprete" per la lingua fondamentale, con menzione della lingua complementare ed eventualmente anche di quella facoltativa.
Ai candidati che nelle prove finale avranno raggiunto una media complessiva di nove decimi dei voti di cui la Commissione esaminatrice dispone viene rilasciato il diploma con la specificazione di "interprete di conferenze".
Art. 110. Le lingue straniere insegnate sono la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca.
La Scuola può, però, istituire corsi di altre lingue straniere moderne in aggiunta o in sostituzione ai corsi predetti e corsi per traduttori o interpreti di conferenze di lingua italiana per stranieri.
Per ogni corso gli studenti prescelgono, tra quelle sopra indicate e le altre che eventualmente venissero successivamente insegnate, una lingua straniera fondamentale ed una complementare. Gli studenti del terzo anno di corso possono facoltativamente scegliere una seconda lingua complementare.
Art. 111. - Ai corsi di lingue della Scuola sono ammessi gli studenti in possesso di un titolo finale di studio di scuola media superiore, valido per l'iscrizione ad una Facoltà universitaria.
L'iscrizione ai corsi per traduttori ed interpreti di di ammissione col quali i candidati devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua scelta quale fondamentale.
Tale esame comprende un dettato, una traduzione in italiano ed una traduzione dell'italiano, senza l'ausilio di dizionari o vocabolari.
I candidati di madrelingua diversa dall'italiana devono anche superare un colloquio in lingua italiana.
Coloro che non ottengono un giudizio positivo non possono essere ammessi ai corsi e potranno eventualmente ripetere la prova solo nell'anno successivo.
L'esame di ammissione ha luogo in un'unica sessione nel mese di ottobre e costituisce prova di accertamento ed ha effetto soltanto ai fini dell'iscrizione ai corsi di lingue della Scuola; non è da considerarsi titolo di studio, né dà diritto ad attestazioni di alcun genere.
Art. 112. - L'insegnamento è svolto in corsi di lezioni cattedratiche e di esercitazioni scritte e orali.
Durante il terzo anno di corso possono essere organizzate speciali esercitazioni pubbliche per gli allievi interpreti, sotto il controllo di docenti della Scuola e di interpreti qualificati, in occasione di congressi internazionali in Italia o all'estero.
Le lezioni regolari cominciano nella seconda metà di ottobre e terminano alla fine di maggio. La frequenza degli studenti alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria, ed è comprovata dalle attestazioni trimestrali dei docenti sul libretto d'iscrizione.
A tale fine gli studenti debbono presentare il libretto ai professori per le firme rispettivamente all'inizio dei mesi di dicembre, marzo e, maggio di ciascun anno Nel corso dell'anno accademico allo scadere del primo e del secondo trimestre (in dicembre ed in marzo) vengono effettuate delle prove che hanno lo scopo di controllare il profitto dei singoli studenti.
Lo studente al quale siano state negate le attestazioni di frequenza ad una materia non è ammesso al relativo esame ed ha l'obbligo di ripetere l'iscrizione all'anno di corso per la materia stessa.
Art. 113. - Per ogni corso di lingue è previsto il seguente piano di studio obbligatorio:
1° anno:
Lingua straniera fondamentale I con esercitazioni pratiche;
Traduzione dall'italiano nella lingua fondamentale I; Traduzione in italiano dalla lingua fondamentale I; Nozioni di cultura generale I (sui Paesi in cui è praticata la lingua fondamentale); Lingua straniera complementare I; Lingua italiana I: Corrispondenza commerciale italiana..
2° anno:
Lingua straniera fondamentale II con esercitazioni pratiche:
Traduzione dall'italiano nella lingua fondamentale II: Traduzione in italiano dalla lingua fondamentale: Lingua straniera complementare II; Lingua italiana II.
3° anno:
Lingua straniera fondamentale III con esercitazioni pratiche:
Traduzione dall'italiano nella lingua fondamentale III: Traduzione dall'italiano dalla lingua fondamentale III: Interpretazione consecutiva; Interpretazione simultanea: Lingua straniera complementare III: Lingua italiana III: Geografia politica ed astronomica: Organizzazioni internazionali.
Tutti gli insegnamenti biennali e trimestrali comportano l'esame alla fine di ciascun corso annuale dovendosi il primo corso considerare come propeduetico al secondo ed il secondo al terzo.
Oltre ai predetti insegnamenti, la Scuola può istituire corsi monografici ed organizzare cicli di conferenze i cui argomenti possono essere oggetto di esame.
Art. 114. - L'insegnamento impartito presso la Scuola deve essere integrato da quello delle Facoltà dell'Università.
Durante i tre anni di corso gli studenti hanno l'obbligo della frequenza e degli esami di tre insegnamenti, consigliati dalla Scuola tra quelli a carattere istituzionale impartiti nelle Facoltà dell'Università, allo scopo di apprendere cognizioni fondamentali attinenti all'indirizzo degli studi della specializzazione linguistica.
Art. 115. - Gli esami di profitto si svolgono in un unico appello nelle sessioni estiva ed autunnale, al termine di ciascun corso annuale. Gli esami; finali di interprete si svolgono nella sessione autunnale e le prove orali di detti esami sono pubbliche.
L'approvazione si consegue con i sei decimi dei voti.
Art. 116. - Le Commissioni d'esame sono nominate dal direttore Scuola e sono costituite da tre membri per gli esami di ammissione e di profitto: da sette membri per gli esami finali di interprete. Ogni membro dispone di dieci punti.
Per gli esami finali di interprete, oltre ai professori dell'Università ed ai docenti dei corsi, possono essere invitati a fare parte della Commissione anche interpreti ed esponenti di organizzazioni internazionali, di particolare riconosciuta esperienza.
Art. 117. - Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso, gli studenti dovranno aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fissati per il primo ed il secondo anno di corso.
Per tutte le prove scritte previste per i tre anni di corso non è concesso l'uso di dizionari o vocabolari di alcuni genere.
Art. 118. - Superati tutti gli esami di profitto del terzo anno di corso, gli studenti possono presentarsi alla prima parte dell'esame finale che comprende la discussione orale nelle lingue studiate di tre traduzioni specializzate, preventivamente eseguite dal candidato su argomenti concordati con i professori:
1) dalla lingua straniera fondamentale in italiane;
2) dall'italiano nella lingua straniera fondamentale;
3) dalla lingua straniera complementare in italiano.
Superata la prima parte dell'esame finale, i candidati sono ammessi alla seconda parte, che comprende le seguenti prove pratiche orali:
1) relazione nella lingua straniera fondamentale su un tema proposto dalla Commissione e sorteggiato tre giorni prima;
2) interpretazione consecutiva della lingua straniera fondamentale in italiano;
3) interpretazione consecutiva dall'italiano nella lingua straniera fondamentale;
4) interpretazione consecutiva dalla lingua straniera complementare in italiano;
5) interpretazione simultanea dalla lingua straniera fondamentale in italiano;
6) interpretazione simultanea dall'italiano nella lingua straniera fondamentale;
7) interpretazione simultanea dalla lingua straniera complementare in italiano;
8) relazione in lingua italiana su un tema proposto dalla Commissione e sorteggiato tre giorni prima.
Art. 119. - Coloro i quali abbiano compiuto il corso degli studi senza conseguire l'attestato di traduttore o il diploma di interprete, e che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno la ricognizione della loro qualità di studenti.
Art. 120. - A giudizio del Consiglio dei professori, può essere concessa l'abbreviazione degli studi, con dispensa dalla frequenza e dagli esami di singoli insegnamenti o di anni di corso, e previ eventuali esami integrativi, a coloro che:
a) avendo già conseguito l'attestato di traduttore o il diploma di interprete per una lingua fondamentale, intendano iscriversi nuovamente alla Scuola per conseguire l'attestato o il diploma in una diversa lingua;
b) siano in possesso di titoli di studio di specializzazione linguistica conseguiti presso Università o Istituti superiori italiani o straniere e riconosciuti validi dal Consiglio dei professori della Scuola;
c) essendo stranieri, chiedano di seguire i corsi per conseguire gli attestati per la propria madrelingua.
In ogni caso i candidati devono possedere il titolo finale di scuola media superiore valido per l'iscrizione ad una Facoltà universitaria.
Art. 121. - Le tasse per l'iscrizione ai corsi e gli eventuali contributi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Consiglio di amministrazione della Scuola.
La tassa di diploma è fissata in lire 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Art. 122. - Agli studenti meritevoli e di condizioni economiche non agiate, regolarmente iscritti ai corsi della Scuola, può essere concessa l'assistenza scolastica sotto forma di borse, premi ed assegni di studio per il pagamento delle tasse scolastiche e per i viaggi all'estero, da parte dell'Opera dell'Università.
Per questo scopo all'Opera dell'Università sono devoluti:
a) il 15% del gettito delle tasse versate dagli studenti iscritti ai corsi;
b) le eventuali elargizioni di enti e privati a favore dell'assistenza scolastica agli studenti della Scuola.
Il numero, l'ammontare e le condizioni di assegnazione delle borse, dei premi e degli assegni di studio sono annualmente comunicati agli studenti con apposito bando.
Art. 123. - La Scuola può avere un regolamento da approvarsi dal Consiglio di amministrazione della Scuola stessa su proposta del Consiglio dei professori.
Art. 124. - Coloro che abbiano conseguito gli attestati di traduttore e di interprete rilasciati dal preesistente Istituto di lingue straniere moderne potranno ottenere il corrispondente attestato o diploma della Scuola alle condizioni e nei modi previsti dall'art. 20.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1962

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì ottobre 1962

Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 85. - VILLA