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LEGGE 16 ottobre 1962, n. 1486

Disposizioni sull'assistenza ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione.

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Testo in vigore dal:  14-11-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I marittimi che, all'atto della cessazione dell'assistenza per malattia o infortunio, siano sottoposti, anche a loro richiesta, a visita medica da parte della Commissione di primo grado prevista dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e dichiarati temporaneamente inidonei hanno diritto, per tutto il periodo della inidoneità, fino al massimo di un anno dalla dichiarazione, ad una indennità giornaliera pari al 75 per cento della retribuzione goduta alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per lavoro straordinario.
La Commissione medica di primo grado deve pronunciarsi entro dieci giorni dalla richiesta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1962

SEGNI FANFANI - MACRELLI - BERTINELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO