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REGIO DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1933, n. 1773

Accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria. (033U1773)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 gennaio 1934, n. 244 (in G.U. 01/03/1934, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/07/2010)
Testo in vigore dal:  14-12-1962
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Codice per la marina mercantile approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, n. 4146;
Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice suddetto approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con il R. decreto 29 settembre 1893, n. 636, e successive modificazioni;
Vista la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni;
Visti il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, sulla Cassa per gli invalidi della marina mercantile, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 luglio 1922, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, recante norme per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1082;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;
Vista la legge 10 gennaio 1929, n. 65, per l'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, e il R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, convertito in legge con la legge 31 dicembre 1931, n. 1822;
Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1930, n. 744, riguardante la matricolazione della gente di mare di prima categoria, convertito in legge con la legge 2 marzo 1931, n. 232;
Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere all'emanazione di precise norme per l'accertamento della idoneità, fisica dei marittimi ai servizi della navigazione sia agli effetti dell'esercizio professionale, sia a quelli del conseguimento del trattamento di previdenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta di S.E. il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per le corporazioni, e del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli accertamenti sanitari cui sono soggetti sia coloro che intendono ottenere la iscrizione o la reinscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, sia gli iscritti marittimi della categoria stessa prima di prendere imbarco sulle navi mercantili nazionali, e gli accertamenti occorrenti per il conseguimento dei benefici previsti dalle leggi sulla previdenza sociale, debbono effettuarsi sulla base degli elenchi delle infermità, imperfezioni e difetti fisici, annessi al presente decreto-legge, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e secondo le norme contenute nei seguenti articoli.

Tali elenchi potranno essere modificati con Regio decreto fermo restando però il criterio indicato all'art. 15.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 28 ottobre 1962, n. 1602 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, debbono effettuarsi tenendo conto, oltre che degli elenchi delle infermità, imperfezioni e difetti fisici ivi previsti, anche dei seguenti elementi:
a) che le imperfezioni o malattie riscontrate non costituiscono pericolo per la salute dell'altro personale di bordo;
b) che le imperfezioni o malattie riscontrate non siano tali da venire aggravate dal servizio di bordo o da rendere il soggetto inadatto a tale servizio".