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LEGGE 18 agosto 1962, n. 1360

Disposizioni per il finanziamento della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1967, e per l'esproprio e l'acquisto di terreni montani abbandonati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-10-1962 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, nel quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 è autorizzata l'annua spesa di lire 12 miliardi, così ripartita:
a) lire 2 miliardi per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della citata legge;
b) lire 1 miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge 991 e per procedere al rimbocchimento ed alla sistemazione dei terreni acquistati ed espropriati;
c) lire 3 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge;
d) lire 6 miliardi per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 10 e 32 e delle anticipazioni di cui agli articoli 5 e 18 della citata legge.