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LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1997)
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Testo in vigore dal:  26-9-1962 al: 14-8-1965
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 72 volte.