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LEGGE 6 luglio 1962, n. 921

Norme sui sussidi dei lebbrosi e dei familiari a loro carico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-8-1962 al: 14-7-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli infermi affetti da lebbra, ricoverati nei luoghi di cura, e a quelli dimessi e tenuti in osservazione e ai loro familiari a carico è concesso un sussidio a titolo di soccorso giornaliero.
Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 8 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne i figli a carico, in favore dei quali il detto sussidio è corrisposto fino al compimento del 21° anno di età per i maschi e fino al compimento del 25° anno di età per le femmine.
Il sussidio in favore dei familiari a carico viene corrisposto fino a 18 mesi dopo la morte del lebbroso.
Il sussidio in favore dei figli a carico è corrisposto indipendentemente dai limiti di età nei casi di invalidità permanente accertata nei modi di legge.