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LEGGE 6 luglio 1962, n. 921

Norme sui sussidi dei lebbrosi e dei familiari a loro carico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-8-1962
al: 14-7-1971
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  infermi affetti da lebbra, ricoverati nei luoghi di cura, e a
quelli  dimessi e tenuti in osservazione e ai loro familiari a carico
e' concesso un sussidio a titolo di soccorso giornaliero.
  Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono
le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 1, 3, 5 e 8 del testo unico
delle  norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  salvo  per quanto concerne i figli a
carico,  in favore dei quali il detto sussidio e' corrisposto fino al
compimento del 21° anno di eta' per i maschi e fino al compimento del
25° anno di eta' per le femmine.
  Il sussidio in favore dei familiari a carico viene corrisposto fino
a 18 mesi dopo la morte del lebbroso.
  Il   sussidio   in   favore  dei  figli  a  carico  e'  corrisposto
indipendentemente   dai  limiti  di  eta'  nei  casi  di  invalidita'
permanente accertata nei modi di legge.