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LEGGE 12 giugno 1962, n. 567

Norme in materia di affitto di fondi rustici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1982)
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Testo in vigore dal:  15-7-1962 al: 8-3-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Nell'affitto di fondo rustico il canone deve essere determinato e corrisposto in una quantità dei principali prodotti del fondo, salvo che la varietà di questi sia tale da non consentire una graduazione di importanza, o in denaro con riferimento al prezzo dei prodotti stessi.
Il canone potrà essere inoltre determinato e corrisposto, secondo usi locali vigenti, o in denaro senza riferimento al prezzo dei prodotti, ovvero in una quota dei frutti del fondo stesso.
La misura del canone annuale, comunque sia la durata del contratto, deve essere contenuta nei limiti stabiliti dalla Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, con le modificazioni disposte dalla presente legge.