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LEGGE 12 giugno 1962, n. 567

Norme in materia di affitto di fondi rustici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1982)
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Testo in vigore dal: 15-7-1962
al: 8-3-1971
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Nell'affitto di fondo rustico il canone deve essere  determinato  e
corrisposto in una quantita' dei principali prodotti del fondo, salvo
che la varieta' di questi sia tale da non consentire una  graduazione
di importanza, o in denaro con riferimento  al  prezzo  dei  prodotti
stessi. 
  Il canone potra' essere inoltre determinato e corrisposto,  secondo
usi locali vigenti, o in  denaro  senza  riferimento  al  prezzo  dei
prodotti, ovvero in una quota dei frutti del fondo stesso. 
  La misura del canone annuale, comunque sia la durata del contratto,
deve essere contenuta nei limiti stabiliti dalla Commissione  tecnica
provinciale di cui all'articolo 2 della  legge  18  agosto  1948,  n.
1140, con le modificazioni disposte dalla presente legge.