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LEGGE 10 aprile 1962, n. 165

Divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/1983)
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Testo in vigore dal:  15-5-1962 al: 9-1-1983
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale ed estero, è vietata.
Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 e, in caso di recidiva, con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1962

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