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LEGGE 10 aprile 1962, n. 165

Divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/1983)
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Testo in vigore dal: 15-5-1962
al: 9-1-1983
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La   propaganda   pubblicitaria  di  qualsiasi  prodotto  da  fumo,
nazionale ed estero, e' vietata.
  Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma e' punito
con  l'ammenda  da lire 20.000 a lire 200.000 e, in caso di recidiva,
con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 aprile 1962

                               GRONCHI

                                                FANFANI - TRABUCCHI -
                                                                BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO