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LEGGE 5 marzo 1961, n. 212

Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  27-4-1961 al: 15-12-1969
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 1 della legge 27 marzo 1953, n. 259, è sostituito dal seguente:
"I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare, assumono la denominazione di "assegni" e sono stabiliti nelle seguenti misure annue:

Medaglia d'oro al valor militare. . . . . . . . . . . . . . L. 60.000 Medaglia d'argento al valor militare . . . . . . . . . . . . L. 8.750 Medaglia di bronzo al valor militare . . . . . . . . . . . . L. 7.500