stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 marzo 1961, n. 212

Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 27-4-1961
al: 15-12-1969
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  della legge 27 marzo 1953, n. 259, e' sostituito dal
seguente:
  "I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare, assumono la
denominazione  di  "assegni"  e  sono stabiliti nelle seguenti misure
annue:

Medaglia d'oro al valor militare. . . . . . . . . . . . . . L. 60.000
Medaglia d'argento al valor militare . . . . . . . . . . . . L. 8.750
Medaglia di bronzo al valor militare . . . . . . . . . . . . L. 7.500