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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 153

Norme sul trattamento economico e normativo dei giornalisti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/1974)
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Testo in vigore dal: 13-4-1961
al: 2-1-1974
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1950, n. 741, che delega il Governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo lavoratori;
  Vista  la  legge  1  ottobre  1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 11 luglio 1959, n. 741;
  Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 gennaio 1959 e
relativa  tabella,  per  i giornalisti, stipulato tra la, Federazione
italiana  Editori  Giornali  e  la Federazione Nazionale della Stampa
italiana;
  Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i giornalisti
23  luglio  1917,  l'accordo  25  giugno 1952 per l'adeguamento delle
clausole  economiche  del  contratto  di  lavoro  per  i giornalisti,
l'accordo  15  gennaio  1955 e relativa tabella, per il conglobamento
delle retribuzioni dei giornalisti, allegati al predetto contratto;
  Vista  la  pubblicazione  negli  appositi  Bollettini,  n. 7 del 18
gennaio  1960  e  n.  99  del  16  luglio 1960, dei contratti e degli
accordi  sopra  indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti  di  lavoro costituiti per le attivita' per le quali e'
stato  stipulato  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro 10
gennaio  1959  per  i  giornalisti, sono regolati da norme giuridiche
uniformi  alle  clausole del contratti anzidetto, annesso al presente
decreto, nonche' alle clausole dal medesimo richiamate ed allo stesso
allegate, del contratto e degli accordi indicati nel preambolo.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili nei confronti di tutti i giornalisti.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1961.

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1961
  Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 55. - VILLA