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LEGGE 28 luglio 1950, n. 741

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.

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Testo in vigore dal:  6-10-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie dei Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1 luglio 1950-30 giugno 1951, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI