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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 153

Norme sul trattamento economico e normativo dei giornalisti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/1974)
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Testo in vigore dal:  13-4-1961 al: 2-1-1974
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1950, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 11 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 gennaio 1959 e relativa tabella, per i giornalisti, stipulato tra la, Federazione italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa italiana;
Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i giornalisti 23 luglio 1917, l'accordo 25 giugno 1952 per l'adeguamento delle clausole economiche del contratto di lavoro per i giornalisti, l'accordo 15 gennaio 1955 e relativa tabella, per il conglobamento delle retribuzioni dei giornalisti, allegati al predetto contratto;
Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini, n. 7 del 18 gennaio 1960 e n. 99 del 16 luglio 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 gennaio 1959 per i giornalisti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratti anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, del contratto e degli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i giornalisti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1961.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1961

Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 55. - VILLA