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LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1265

Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/12/1980)
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Testo in vigore dal:  24-11-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito il "Fondo di assistenza per i finanzieri", al quale viene conferita la personalità giuridica.
Esso è posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze ed ha sede in Roma, presso il Comando generale della Guardia di finanza.