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LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1265

Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/12/1980)
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Testo in vigore dal: 24-11-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito  il  "Fondo di assistenza per i finanzieri", al quale
viene conferita la personalita' giuridica.
  Esso  e' posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze ed ha
sede in Roma, presso il Comando generale della Guardia di finanza.