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LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/1965)
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Testo in vigore dal: 15-10-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  luglio  1959,  sono trasferite a carico dello
Stato:
    a)  le  quote  di concorso dei Comuni nelle spese di gestione dei
servizi  antincendi, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948,
n. 630, e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338;
    b)  le  spese sostenute dalle Provincie per i locali degli uffici
di prefettura, per l'alloggio dei prefetti, per i locali degli uffici
provinciali,  dei  commissariati  e  delle  delegazioni  suburbane di
pubblica  sicurezza  e  degli uffici distaccati di pubblica sicurezza
istituiti nei Comuni gia' sedi di sottoprefettura.