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LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/1965)
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Testo in vigore dal:  15-10-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 luglio 1959, sono trasferite a carico dello Stato:
a) le quote di concorso dei Comuni nelle spese di gestione dei servizi antincendi, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338;
b) le spese sostenute dalle Provincie per i locali degli uffici di prefettura, per l'alloggio dei prefetti, per i locali degli uffici provinciali, dei commissariati e delle delegazioni suburbane di pubblica sicurezza e degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti nei Comuni già sedi di sottoprefettura.