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DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 630

Rivalutazione delle entrate della Cassa sovvenzioni antincendi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
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Testo in vigore dal:  11-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


I canoni consolidati a carico dei comuni per le spese dei servizi antincendi, riferite al bilancio preventivo 1935 e di cui all'art. 45 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono rivalutati nel rapporto da 1 a 40.
Per il comune di Roma tale rivalutazione sarà effettuata sulla base delle spese iscritte nel bilancio preventivo 1936 del soppresso Governatorato di Roma, ivi comprese le spese per il personale da determinarsi in basi agli organici allora vigenti.
I contributi aggiuntivi di cui al terzo comma dell'art. 45 citato, sono determinati in L. 40 per abitante sulla base della popolazione legale al 31 dicembre 1946, risultante dal bollettino ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1947.