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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1960, n. 54

Determinazione delle misure del contributo per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e dei contributi integrativi per le assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori.

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Testo in vigore dal: 27-2-1960
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti gli articoli 15, comma primo, secondo e terzo;
  16,  comma  primo  e  secondo; 17, comma secondo e 21, comma terzo,
della legge 4 aprile 1952, n. 218;
  Visto l'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307;
  Visti  gli articoli 5, comma terzo, e 6, comma primo, della legge 4
agosto 1955, n. 692;
  Visto l'art. 13, ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, n.
372 e n. 374;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  misura  del  contributo,  dovuto  per l'anno 1960 dai datori di
lavoro  e  dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e
per  l'assistenza  di malattia ai pensionati, e' stabilita in ragione
del  15,75  per cento della retribuzione, di cui il 10,50 per cento a
carico  dei  datori  di  lavoro  ed  il  5,25  per cento a carico dei
lavoratori.
  L'aliquota  complessiva  del  15,75  per cento di cui al precedente
comma   comprende   anche   l'aliquota   dell'1,50  per  cento  delle
retribuzioni,  occorrente  per  fronteggiare  gli  oneri derivanti al
Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia
ai  pensionati  dall'applicazione del precetto contenuto nell'art. 5,
comma secondo, lettera a), della legge 4 agosto 1955, n. 692.