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LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal:  30-4-1952

Art. 21


Le prestazioni a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali a favore degli assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria sono corrisposte direttamente dalle rispettive assicurazioni obbligatorie nei limiti, nei modi e con l'osservanza delle norme vigenti in materia.
I contributi dovuti al Fondo predetto per la tubercolosi e per la disoccupazione sono assegnati alle rispettive assicurazioni obbligatorie.
Per la determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi suddetti si applicano le norme contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto del precedente art. 17.