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LEGGE 4 agosto 1955, n. 692

Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1977)
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Testo in vigore dal:  19-8-1955

Art. 5


L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente art. 3 è determinato annualmente, nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia e sentiti i Consigli di amministrazione degli Istituti ed Enti ai quali è affidata, ai sensi dell'art. 2, l'assistenza medesima. Per quanto concerne i soggetti indicati al n. 2) dell'art. 1, il decreto del Presidente della Repubblica è emanato su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati.
Tale onere è posto a carico:
a) del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218 - che assume la denominazione di "Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati" - per i pensionati di invalidità, vecchiaia e superstiti della assicurazione generale obbligatoria;
b) delle gestioni delle altre forme di assicurazione dichiarate sostitutive dell'assicurazione generale per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché di imprese, fondi, casse, gestioni ai quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione generale e dalle altre forme previdenziali sostitutive, o anche l'esonero medesimo non sia ancora deciso, per i rispettivi pensionati;
c) delle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza dei Ministero del tesoro, ovvero dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province o istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, oppure dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti locali per i soggetti indicati al n. 2) dell'art. 1;
d) degli Istituti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i titolari di rendite indicate al n. 3) dell'art. 1.
A fronteggiare i maggiori oneri di cui al primo comma del presente articolo derivanti alle Casse, ai fondi, alle gestioni indicate nelle lettere a) e b) del precedente comma e per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie necessarie, si provvede mediante incremento delle entrate, anche adeguando i contributi con le stesse modalità stabilite dalle disposizioni che disciplinano le singole forme assicurative. In particolare agli oneri derivanti alle Casse, fondi e gestioni in applicazione del punto c) del precedente comma si provvede con un contributo integrativo, la misura e la ripartizione del quale sono stabilite annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale.
Per quanto riguarda il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, si potrà parzialmente provvedere, previo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche mediante prelievi dal fondo di riserva di cui all'art. 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ovvero devolvendo allo scopo gli eventuali avanzi di gestione.