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LEGGE 4 agosto 1955, n. 692

Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1977)
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Testo in vigore dal: 1-5-1969
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Hanno diritto all'assistenza di malattia secondo le norme stabilite
dalla presente legge, e sempreche' l'assistenza stessa non spetti per
altro  titolo  o in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di
altri membri della famiglia;
    1)  i  titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione generale
obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dalle
altre  forme  di  previdenza  obbligatoria  riconosciute  sostitutive
dell'assicurazione  generale  predetta o che sono dichiarate tali con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri
interessati,  nonche'  i titolari di pensioni o rendite comunque ed a
qualsiasi  titolo  corrisposte  da  imprese,  fondi, casse, gestioni,
anche  se  sia  stato concesso l'esonero dalla assicurazione generale
obbligatoria  e dalle forme sostitutive in base alle norme vigenti ed
anche se l'esonero medesimo non risulti ancora deciso.
  Nulla  e' innovato alle disposizioni contenute nell'articolo, nn. 7
e 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;
    2)  i  titolari  di  pensioni  dirette o indirette a carico delle
Casse  di  previdenza  amministrate  dalla  Direzione  generale degli
Istituti  di previdenza del Ministero del tesoro, ovvero, a carico di
Monti  pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati
da   Comuni,   Province   e  istituzioni  di  pubblica  assistenza  e
beneficenza,   nonche'  i  titolari  di  assegni  vitalizi  a  carico
dell'Istituto  nazionale  di  assistenza  per i dipendenti degli enti
locali;
    3)  i  titolari di rendite da infortunio sul lavoro o da malattia
professionale,  nei  casi  di  inabilita'  permanente  di  grado  non
inferiore all'80 per cento, ovvero di rendite ai superstiti.
  Oltre  ai  titolari  di  cui  ai  precedenti  commi l'assistenza di
malattia  spetta  altresi' ai seguenti familiari dei titolari stessi,
purche' conviventi ed a carico:
    a)  alla  moglie,  purche' non separata legalmente per sua colpa,
ovvero al marito, permanentemente inabile al lavoro;
    b)  ai  figli  celibi  e nubili legittimi, legittimati o naturali
legalmente  riconosciuti,  ai  figli  adottivi,  agli affiliati, agli
esposti   regolarmente   affidati  e  ai  figli  nati  da  precedente
matrimonio  del coniuge, di eta' minore degli anni 18 o anche di eta'
superiore se inabili al lavoro;
    c)  ai  fratelli  e alle sorelle entro i limiti e alle condizioni
previste per i figli;
    d) ai genitori, purche' abbiano superato i 60 anni di eta' per il
padre ed i 55 per la madre, e senza limiti di eta' se permanentemente
inabili ai lavoro.(1)((5))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  29 novembre 1957, n.1177 ha disposto (con l'art. 3 comma 1)
che  "  Per  titolari  di  pensioni,  rendite  od  assegni,  ai sensi
dell'art.  1  della  legge  4  agosto  1955,  n.  692, si intendono i
pensionati  in  possesso  del  libretto,  certificato od altro titolo
formale  equipollente  di  pensione,  rendita o assegno, rilasciato -
secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti - dall'Istituto,
Fondo  speciale o Cassa competente ad erogare il predetto trattamento
economico.";  (con  l'art. 3 comma 2) che "I titolari di cui al comma
precedente   ed  i  rispettivi  familiari  aventi  diritto  ai  sensi
dell'art.  1  della  legge  4  agosto  1955, n. 692, possono tuttavia
beneficiare  dell'assistenza  sanitaria in forma indiretta per i casi
di malattia verificatisi antecedentemente al rilascio del certificato
od  altro  titolo  formale di pensione, rendita o assegno, sempre che
abbiano  osservato  le  norme e modalita' in atto presso i competenti
Istituti   previdenziali   per   l'assistenza   sanitaria   in  forma
indiretta.";  (con  l'art. 5 comma 1) che "La presente legge entra in
vigore  il giorno successivo alla data della, sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo
a quello in corso alla data della sua pubblicazione."
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AGGIORNAMENTO (5)
  La L. 30 aprile 1969, n.153 ha disposto (con l'art. 48 comma 1) che
"Il  limite di eta' previsto dall'articolo I, terzo comma, lettera b)
della  legge  4  agosto  1955, n. 692, ai fini della erogazione della
assistenza   sanitaria  per  i  figli,  o  altri  familiari  ad  essi
equiparati,  dei  titolari  di  pensione  o rendita considerati dallo
stesso  articolo  1,  primo comma, e' elevato al 21° anno qualora gli
stessi  frequentino  una  scuola  media  o  professionale  e  fino al
compimento  degli  studi superiori o universitari entro la durata del
corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta'."