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LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047

Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1990)
Testo in vigore dal: 15-2-1963
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'obbligo   dell'assicurazione   per   invalidita',   vecchiaia   e
superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e
successive modificazioni, e' esteso, in quanto non  sia  diversamente
disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri
ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla  manuale  coltivazione
dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonche'  agli
appartenenti ai rispettivi nuclei familiari  i  quali  esercitino  le
medesime attivita' sui medesimi fondi. 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)).