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LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047

Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1990)
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Testo in vigore dal:  26-11-1957 al: 14-2-1963
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi.
Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni parziari che coltivano fondi per i quali, in base alle norme del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, sia accertato un fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore a 30 giornate uomo.