stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 ottobre 1957, n. 978

Aumento delle indennità giornaliere per i giudici privati dei Tribunali per i minorenni e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  13-11-1957 al: 31-12-2001
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai componenti privati dei Tribunali e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni sono dovute le indennità stabilite per i giudici popolari di Corte d'assise di appello.