stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 ottobre 1957, n. 978

Aumento delle indennità giornaliere per i giudici privati dei Tribunali per i minorenni e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 13-11-1957
al: 31-12-2001
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  componenti  privati  dei  Tribunali e delle Sezioni di Corte di
appello  per  i  minorenni  sono dovute le indennita' stabilite per i
giudici popolari di Corte d'assise di appello.