stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1957, n. 179

Conferimento della rappresentanza in giudizio delle Casse o fondi di conguaglio all'Avvocatura dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
vigente al 09/05/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  24-4-1957

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura a dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa, nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali, delle Casse o fondi di conguaglio, di rischi o di compensazione, e in genere delle casse o dei fondi comunque denominati, istituiti o da istituire per la gestione dei sovraprezzi, di quote di prezzi o di contribuzioni imposte dalle competenti autorità per la disciplina dei prezzi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1957

GRONCHI SEGNI - MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1957

Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 10 - CARLOMAGNO