stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1957, n. 179

Conferimento della rappresentanza in giudizio delle Casse o fondi di conguaglio all'Avvocatura dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
vigente al 09/11/2025
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 24-4-1957
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello  Stato  e
sull'ordinamento dell'Avvocatura a dello Stato, approvato  con  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della  legge
16 novembre 1939, n. 1889; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per
il tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Avvocatura dello Stato  puo'  assumere  la  rappresentanza  e  la
difesa,  nei  giudizi  attivi  e   passivi   davanti   le   autorita'
giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative  e
speciali,  delle  Casse  o  fondi  di  conguaglio,  di  rischi  o  di
compensazione,  e  in  genere  delle  casse  o  dei  fondi   comunque
denominati, istituiti o da istituire per la gestione dei sovraprezzi,
di quote di  prezzi  o  di  contribuzioni  imposte  dalle  competenti
autorita' per la disciplina dei prezzi. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                                SEGNI - MORO - MEDICI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 aprile 1957 
  Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 10 - CARLOMAGNO