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LEGGE 16 novembre 1939, n. 1889

Modificazione delle norme per l'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di Amministrazioni non statali. (039U1889)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  11-1-1940

Art. 1



All'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, è aggiunto il seguente comma:
«Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze».