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LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1526

Difesa della genuinità del burro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2018)
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Testo in vigore dal:  1-2-1957 al: 6-6-1983
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La denominazione "burro" è riservata al prodotto ottenuto dalle creme ricavate unicamente dal latte di vacca.
Al prodotto ottenuto dalle creme ricavate dal latte di animali diversi dalla vacca può essere attribuita la denominazione "burro" purché seguita dall'indicazione della specie animale da cui proviene il latte.
L'uso di denominazioni o di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima o al prodotto finito per garantirne la salubrità è consentito a condizione che il burro così trattato corrisponda ai requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.