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LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1526

Difesa della genuinità del burro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2018)
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Testo in vigore dal: 1-2-1957
al: 6-6-1983
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  denominazione  "burro"  e' riservata al prodotto ottenuto dalle
creme ricavate unicamente dal latte di vacca.
  Al  prodotto  ottenuto  dalle  creme  ricavate dal latte di animali
diversi  dalla  vacca puo' essere attribuita la denominazione "burro"
purche' seguita dall'indicazione della specie animale da cui proviene
il latte.
  L'uso  di  denominazioni  o  di  dizioni  riferentisi a trattamenti
applicati  alla  materia prima o al prodotto finito per garantirne la
salubrita'  e'  consentito  a  condizione che il burro cosi' trattato
corrisponda  ai  requisiti  che  saranno  stabiliti  con  decreto del
Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste  di  concerto con l'Alto
Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica.