stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 luglio 1956, n. 782

Trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  17-8-1956 al: 21-1-1963
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le scuole di magistero professionale per la donna con le annesse scuole professionali femminili; previste ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 15 giugno 1931, n. 889, possono essere trasformate in istituti tecnici femminili i quali sono disciplinati dalle norme contenute negli articoli seguenti.
Nulla è innovato nei riguardi delle scuole professionali femminili non aggregate a scuole di magistero professionale per la donna.