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LEGGE 8 luglio 1956, n. 782

Trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-8-1956
al: 21-1-1963
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  scuole  di  magistero professionale per la donna con le annesse
scuole  professionali femminili; previste ai numeri 3 e 4 dell'art. 1
della  legge  15  giugno  1931, n. 889, possono essere trasformate in
istituti  tecnici  femminili  i  quali  sono disciplinati dalle norme
contenute negli articoli seguenti.
  Nulla e' innovato nei riguardi delle scuole professionali femminili
non aggregate a scuole di magistero professionale per la donna.