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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1955, n. 1550

Fissazione al 31 dicembre 1954 del tramite di applicabilità della legge 23 marzo 1952, n. 207, per l'estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani vittime di aggressioni da parte degli slavi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-8-1956 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 maggio 1952, n. 207, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni in materia di pensione, assegni ed indennità di guerra, ai cittadini italiani i quali, nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasione di azioni aventi fini politici, nonché ai congiunti dei detti cittadini italiani, in caso di morte;
Visto l'art. 2 concernente delega per la fissazione dei termine di applicabilità delle disposizioni della legge suddetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nella legge 23 marzo 1952, n. 207, si applicano, per gli eventi di cui all'art. 1 della legge stessa, fino e non oltre il 31 dicembre 1954.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1955

GRONCHI SEGNI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato

alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956 Atti del

Governo, registro n. 99, foglio n. 62. - CARLOMAGNO