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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1955, n. 1550

Fissazione al 31 dicembre 1954 del tramite di applicabilità della legge 23 marzo 1952, n. 207, per l'estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani vittime di aggressioni da parte degli slavi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-8-1956
al: 21-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  23  maggio 1952, n. 207, concernente l'estensione
delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  pensione,  assegni  ed
indennita'  di  guerra, ai cittadini italiani i quali, nelle Province
di  confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato,
abbiano  riportato  ferite  o  lesioni  ad opera di elementi slavi in
occasione  di  azioni  aventi fini politici, nonche' ai congiunti dei
detti cittadini italiani, in caso di morte;
  Visto  l'art. 2 concernente delega per la fissazione dei termine di
applicabilita' delle disposizioni della legge suddetta;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  contenute  nella  legge 23 marzo 1952, n. 207, si
applicano,  per gli eventi di cui all'art. 1 della legge stessa, fino
e non oltre il 31 dicembre 1954.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1955

                               GRONCHI

                                                         SEGNI - GAVA

                                                         Visto,    il
Guardasigilli: MORO
                                                           Registrato
  alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1956
                                                           Atti   del
  Governo, registro n. 99, foglio n. 62. - CARLOMAGNO