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DECRETO-LEGGE 6 giugno 1956, n. 476

Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 luglio 1956, n. 786 (in G.U. 02/08/1956, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1988)
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Testo in vigore dal:  7-6-1956 al: 31-12-1988
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

riguardante le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella
legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare nuove norme valutarie e di istituire un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Agli effetti del presente decreto-legge sono considerati residenti:
1) le persone fisiche di nazionalità italiana aventi la
residenza nel territorio della Repubblica;
2) le persone giuridiche aventi la sede nel territorio della Repubblica;
3) le persone fisiche di nazionalità straniera e gli apolidi aventi la residenza nel territorio della Repubblica, limitatamente all'attività produttrice di redditi ivi esercitata;
4) le persone fisiche di nazionalità italiana, aventi la residenza all'estero, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica;
5) le persone giuridiche aventi la sede all'estero, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica.
Agli effetti del presente decreto-legge sono valute estere i biglietti di Stato e di banca esteri aventi corso legale, nonché i titoli di credito ed i crediti, estinguibili in monete aventi corso legale fuori del territorio della Repubblica, che servano per effettuare pagamenti fra residenti e non residenti.