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DECRETO-LEGGE 6 giugno 1956, n. 476

Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 luglio 1956, n. 786 (in G.U. 02/08/1956, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1988)
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Testo in vigore dal: 7-6-1956
al: 31-12-1988
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma della Costituzione;
  Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12,
  riguardante   le  attribuzioni  del  Ministero  del  commercio  con
  l'estero;
Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella
legge  26  settembre  1955,  n.  852,  concernente  nuove norme sulla
negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' e l'urgenza di emanare nuove
norme  valutarie  e  di  istituire  un mercato libero di biglietti di
Stato e di banca esteri;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  commercio con l'estero, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Agli effetti del presente decreto-legge sono considerati residenti:
    1) le persone fisiche di nazionalita' italiana aventi la
residenza nel territorio della Repubblica;
    2)  le  persone  giuridiche  aventi  la sede nel territorio della
Repubblica;
    3)  le  persone  fisiche  di nazionalita' straniera e gli apolidi
aventi  la  residenza  nel territorio della Repubblica, limitatamente
all'attivita' produttrice di redditi ivi esercitata;
    4)  le  persone  fisiche  di  nazionalita'  italiana,  aventi  la
residenza  all'estero,  limitatamente  all'attivita'  produttrice  di
redditi esercitata nel territorio della Repubblica;
    5) le persone giuridiche aventi la sede all'estero, limitatamente
all'attivita'  produttrice di redditi esercitata nel territorio della
Repubblica.
  Agli  effetti  del  presente  decreto-legge  sono  valute  estere i
biglietti  di  Stato e di banca esteri aventi corso legale, nonche' i
titoli  di  credito ed i crediti, estinguibili in monete aventi corso
legale  fuori  del  territorio  della  Repubblica,  che  servano  per
effettuare pagamenti fra residenti e non residenti.