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LEGGE 9 gennaio 1956, n. 24

Diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/1976)
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Testo in vigore dal:  14-2-1956 al: 28-8-1976
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile è assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:
a) diritti relativi al movimento degli aeromobili:
diritto di approdo;
diritto di partenza;
diritto di ricovero;
diritto di assistenza.
b) diritti relativi al movimento delle persone:
diritto di imbarco per i viaggiatori diretti all'estero.
c) diritti relativi al movimento delle merci:
diritto d'imbarco di merci destinate all'estero;
diritto di sbarco di merci provenienti dall'estero.