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LEGGE 9 gennaio 1956, n. 24

Diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/1976)
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Testo in vigore dal: 14-2-1956
al: 28-8-1976
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci
negli  aerodromi  del  territorio  nazionale aperti al traffico aereo
civile e' assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:
    a) diritti relativi al movimento degli aeromobili:
      diritto di approdo;
      diritto di partenza;
      diritto di ricovero;
      diritto di assistenza.
    b) diritti relativi al movimento delle persone:
      diritto di imbarco per i viaggiatori diretti all'estero.
    c) diritti relativi al movimento delle merci:
      diritto d'imbarco di merci destinate all'estero;
      diritto di sbarco di merci provenienti dall'estero.