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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 17

Statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-2-1956 al: 15-12-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

(Promessa solenne e giuramento)


L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo dell'ufficio, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:
"Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad altro impiego.
Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.