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LEGGE 20 dicembre 1954, n. 1181

Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  11-1-1955

Art. 2


Salvo quanto previsto nei successivi articoli 7, 8, 9 e 10 il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato dovrà prevedere:
1) il riordinamento delle carriere, distinguendole, in base alla natura ed alla importanza dei compiti ed ai requisiti richiesti per disimpegnarli, in:
a) carriere direttive;
b) carriere di concetto;
c) carriere esecutive;
d) carriere del personale ausiliario.
2) la organizzazione dei gradi o qualifiche, con la adozione del criterio che a ciascun grado o qualifica corrispondano diverse funzioni o responsabilità;
3) la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, al quale spetta il coordinamento delle attività aventi per oggetto il complesso delle questioni comuni a tutti i rami dell'Amministrazione in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi e di ordinamento del personale;
4) l'accesso agli impieghi nei gradi o nelle qualifiche iniziali delle pubbliche Amministrazioni mediante concorso che, fatta eccezione per il personale ausiliario, deve essere per esami;
5) la determinazione del titolo di studio per l'accesso al grado o qualifica iniziale delle singole carriere e la fissazione dei casi in cui, con idonee modalità e garanzie, e sempre previo esame, può essere consentito agli impiegati il passaggio da carriera a carriera;
6) le modalità per il passaggio di impiegati dall'una all'altra Amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione;
7) la determinazione delle attribuzioni degli impiegati dei vari gradi o qualifiche, nonché della loro responsabilità per l'esercizio delle funzioni sia proprie che delegate;
8) ferme restando le norme in vigore per le nomine di competenza del Consiglio dei Ministri, l'accesso ai gradi superiori delle carriere per promozione, in base ad obiettivi criteri di valutazione dei requisiti e delle attitudini professionali, da effettuarsi mediante concorso per titoli, per esami o per titoli ed esami, ovvero mediante scrutinio di merito comparativo, salvo per il personale ausiliario, le cui promozioni dovranno conferirsi mediante scrutinio di merito assoluto o a scelta;
9) l'istituzione di idonei corsi per la formazione del personale di prima nomina nonché per il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale già in servizio, la frequenza dei quali può essere richiesta per la promozione al grado o alla qualifica superiore ed il cui risultato favorevole costituisce a tal fine titolo di merito;
10) la concessione agli impiegati, che abbiano dato prova di particolare rendimento in servizio e di spiccata attitudine agli studi di facilitazioni per il compimento di corsi di studio diretti al conseguimento di un titolo superiore, con le modalità da determinarsi, eventualmente anno per anno, dalle singole Amministrazioni;
11) la progressione periodica del trattamento economico mediante scatti, in base all'anzianità senza demerito con anticipazione in base al merito, non riassorbibili e non limitati né nel numero né dalla misura della retribuzione del grado o della qualifica superiore, con avvertenza che, all'atto della promozione al grado o alla categoria superiore, deve essere corrisposta la retribuzione di scatto immediatamente più elevata rispetto a quella spettante al momento dell'avanzamento;
12) la regolamentazione della concessione dal 1 gennaio 1954 di un assegno integrativo netto mensile non pensionabile di almeno 5000 lire e del conglobamento, in parte a far tempo dal 1 luglio 1955 e per intero dal 1 luglio 1956, degli attuali assegni fissi in base al criterio di una retribuzione fondamentale unica, salvi gli assegni per carichi di famiglia, per servizi o funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario, e la formazione di una tabella unica di classificazione delle retribuzioni;
13) la regolamentazione della concessione dal 1 gennaio 1954 al 30 giugno 1956, a favore dei titolari di pensioni ordinarie, di un assegno integrativo temporaneo pari al sedici per cento della pensione netta e la disciplina del nuovo trattamento di quiescenza da accordarsi dal 1 luglio 1956, con fissazione dell'aliquota della retribuzione fondamentale unica da assumere a base della liquidazione del predetto trattamento e di quello di previdenza, nonché delle relative ritenute, conservandosi eventualmente a favore dei pensionati parte degli assegni di caroviveri e ferme restando le disposizioni vigenti sulla pensionabilità di particolari competenze.
La stessa aliquota della retribuzione fondamentale unica dovrà essere considerata ai fini della ritenuta per l'assistenza sanitaria, del contributo per la costruzione delle case dei lavoratori, delle partecipazioni al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e del relativo contributo;
14) la revisione di tutti gli assegni, proventi ed indennità, comunque denominati ed a qualsiasi titolo attualmente percepiti dai dipendenti dello Stato, adottando il criterio di conservare, in tutto o in parte, quelli che, per costante tradizione, risultino giustificati da prestazioni o funzioni di carattere speciale;
15) il diritto e il dovere di ogni impiegato di adempiere le funzioni di ufficio al servizio esclusivo della Nazione, nel pieno godimento dei diritti e delle libertà costituzionali;
16) la regolamentazione di ogni altro aspetto dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili ed in particolare dei comandi, delle aspettative, dei collocamenti a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi, dei congedi e delle ferie, dei diritti della donna impiegata in istato di gravidanza o puerperio, della disciplina della cessazione del rapporto d'impiego, ed in genere dei diritti e dei doveri degli impiegati, con norme idonee a garantire ai medesimi la massima tutela delle loro esigenze di ordine individuale, familiare e sociale, nel quadro della più ampia considerazione della loro personalità, coordinando tale criterio di tutela con quello della migliore realizzazione degli interessi dell'Amministrazione e del buon andamento dei servizi;
17) l'inquadramento del personale nelle varie carriere e nei gradi o nelle qualifiche delle stesse, con le opportune norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, garantendo comunque agli impiegati la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.