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LEGGE 3 dicembre 1955, n. 1111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni alla imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-12-1955 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti, è convertito in legge, con la seguente modificazione:
"È aggiunto il seguente art. 1-bis:
"L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine, previste per gli oli da gas dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono elevate da lire 9000 a lire 12.400 per quintale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1955

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - VANONI - GAVA - CORTESE - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: MORO